ASPETTI CIVILISTICI DELL`AFFITTO D`AZIENDA
L'affitto d'azienda è disciplinato dall'art. 2562 del C.C. con il rinvio alla disciplina dell'usufrutto di azienda dell'art. 2661 C.C.
Con l'affitto d'azienda l'imprenditore concede la sua azienda in gestione ad un altro imprenditore. Si ha affitto d'azienda quando oggetto della locazione è un complesso unitario di beni organizzati a fine produttivo. L'affitto è di frequente l'atto iniziale ad una possibile successiva cessione di azienda ed in effetti all'affittuario è riconosciuto un diritto di prelazione.
In realtà esistono poche norme che disciplinano questo contratto, tuttavia è bene specificare alcuni aspetti concreti:
1) il contratto deve essere redatto in forma scritta autenticata da un notaio
2) vi è una successione universale dell'affittuario nei rapporti giuridici facenti capo all'affittante ovvero l'art. 2558 C.C. garantisce all'affittuario di subentrare in tutti i rapporti giuridici precedentemente instaurati dall'affittante (licenze, autorizzazioni, insegna o marchi, contratto di locazione dell'immobile ove è ubicata l'attività)
3) la disciplina dell'affitto d'azienda di norma non si estende ai crediti ed ai debiti aziendali relativi alla gestione precedente del soggetto affittante quindi a differenza della cessione d'azienda l'affittuario non ha alcuna responsabilità nei confronti dei creditori
4) il quinto comma dell'art. 2112 c.c. prevede che in caso di affitto d'azienda i rapporti di lavoro vengano trasferiti dall'affittante all'affittuario ed il relativo debito per Tfr si estende al soggetto affittuario (quindi molta attenzione nel perfezionare i contratti di affitto in presenza di personale dipendente).
0 Comments
Posted on 08 Mar 2007 by Aldo